Legge 17 novembre 2022, n. 175, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
ART. 30 Utilizzo delle economie derivanti da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici
Con l’articolo 30 si introduce, all’art. 1 della l. n. 178/2020 (Bilancio 2021), il nuovo comma 1046-bis, secondo cui, fermo restando quanto previsto a legislazione vigente per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del PNRR possono essere utilizzate dalle Amministrazioni titolari, previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell’ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia.
ART. 32 (Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)
Mediante l’articolo in questione, all’articolo 10 del D.L. n. 77/2021 (c.d. decreto “Semplificazioni”), dopo il comma 6-ter è inserito il nuovo 6-quater, a tenore del quale, al fine di accelerare l’avvio degli investimenti di pubblici (in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell’Unione europea 2014-2020 e 2021-2027- v. comma 1 art. 10) mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l’affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l’applicazione uniforme dei principi e delle priorità trasversali previste dal PNRR ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, d’intesa con le amministrazioni interessate, Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la stipulazione di appositi accordi quadro, ex art. 54 del codice appalti, per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni.